La sicurezza e la salute sul lavoro non sono solo un obbligo legale, ma un investimento fondamentale per il benessere dei lavoratori e il successo aziendale. Il Testo Unico (D.Lgs. 81/08), in particolare quello compreso dell’aggiornamento a novembre 2023, rappresenta uno strumento chiave per la tutela dei lavoratori e la conformità alle normative.
Cosa c’è di nuovo?
L’aggiornamento di novembre 2023 introduce diverse novità. Vediamo insieme quali.
Correzioni e integrazioni normative
- Corretti refusi nei commi 3 e 4 dell’art. 260.
- Inclusione del D.Lgs. 271/1999 sulla sicurezza dei lavoratori marittimi.
- Inclusione del D.Lgs. 272/1999 sulla sicurezza nelle operazioni portuali.
- Inserimento del D.Lgs. 298/1999 sulla sicurezza a bordo delle navi da pesca.
Aggiornamenti procedurali e tecnici
- Procedure semplificate per l’adozione dei modelli di gestione della sicurezza nelle PMI.
- Nuove disposizioni per la formazione sulla conduzione dei generatori di vapore.
Focus sulla formazione
- Richiesta di aggiornamento del registro di esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni.
- Precisazioni sulla formazione per il conseguimento dell’abilitazione alla conduzione di generatori di vapore.
Adeguamento delle sanzioni
- Aumento del 15,9% delle sanzioni per le violazioni in materia di sicurezza sul lavoro.
- Nuove disposizioni per la rivalutazione delle sanzioni.
Perché è importante?
L’aggiornamento del Testo Unico è fondamentale per:
- Garantire la conformità alle ultime normative in materia di sicurezza sul lavoro.
- Proteggere i lavoratori dai rischi e migliorare il loro benessere.
- Prevenire incidenti e infortuni sul lavoro.
- Evitare sanzioni pecuniarie pesanti.
Cosa fare ora?
- Assicurati di essere in regola con le nuove disposizioni.
- Aggiorna i tuoi modelli di gestione della sicurezza.
- Fornisci ai tuoi lavoratori la formazione adeguata.
L’aggiornamento del Testo Unico rappresenta una vera e concreta occasione per le aziende per rafforzare la cultura della sicurezza e migliorare la propria performance. La conformità alle normative e la tutela dei lavoratori sono fattori chiave per il successo a lungo termine di qualsiasi impresa.
Novità in questa versione del Decreto Legislativo 81/08
- Corretto un refuso ai commi 3 e 4 dell’ 260 come modificato dall’art. 120 del D.lgs. 106/2009 recante “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- Inserito il Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 271 recante “Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485”, pubblicato sul Suppl. Ordinario n. 151 alla G.U. n. 185 del 09/08/1999;
- Inserito il Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 272 recante “Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell’espletamento di operazioni e servizi portuoli, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485”, pubblicato sul Suppl. Ordinario n. 151 alla G.U. n. 185 del 09/08/1999;
- Inserito il Lgs. 17 agosto 1999, n. 298 recante “Attuazione della direttiva 93/103/CE relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca”, pubblicato sulla G.U. n. 201 del 27/08/1999;
- Inserito il Decreto Ministeriale 13 febbraio 2014 recante “Recepimento delle procedure semplificate per l’adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese” di cui all’art. 30, comma 5-bis;
- Inserita la Circolare INAL n. 43 del 12/10/2017 avente ad oggetto: “Registro di esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni” e “Registro di esposizione ad agenti biologici”. Modalità telematiche di trasmissione e aggiornamento;
- Inserita la nota della DC Tutela la vigilanza e la sicurezza del lavoro dell’INL del 06/07/2023, prot. n. 4817 ad oggetto: “Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 7 agosto 2020, n. 94, relativo all’abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore di cui all’articolo 73-bis, comma 2, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Ambito applicazione Formazione ai fini dell’ammissione all’esame per il conseguimento dell’abilitazione alla conduzione di generatori di vapore. Riscontro”;
- Inserita la nota della DC Tutela la vigilanza e la sicurezza del lavoro dell’INL del 21/07/2023, prot. n. 5291 ad oggetto: “Richieste di integrazione salariale per eventi meteo – temperature elevate”;
- Sostituito il Decreto Direttoriale n. 92 del 01 agosto 2023 con il Decreto Direttoriale n. 123 del 24 ottobre 2023 – Quarantatreesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’ 71 comma 11;
- Inserita la modifica (proroga per la qualifica dei tecnici manutentori antincendio) all’ 6 del Decreto Ministeriale 1° settembre 2021, recante: “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” operata dal Decreto del Ministero dell’Interno 31 agosto 2023 (G.U. Serie Generale n. 212 del 11/09/2023);
- Rivalutate, nella misura dell’15,9% e calcolato sugli importi delle sanzioni già aumentati del 10% per effetto della Legge n. 145/2018 (art. 1, comma 445, lettera d), n. 2), le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 nonché da atti aventi forza di legge (Decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 111 del 20 settembre 2023 (avviso nella G.U. n. 242 del 16/10/2023), attuativo dell’ 306, comma 4-bis, del D.lgs. n. 81/2008, e s.m.i.); La rivalutazione trova applicazione esclusivamente con riferimento alle violazioni commesse a far data dal 6 ottobre 2023 (Nota INL del 30 ottobre 2023, prot. n. 724). L’incremento non si applica alle “somme aggiuntive” previste dall’art. 14 del Decreto Legislativo n. 81/2008 (contrasto a lavoro irregolare e tutela salute e sicurezza), che occorre versare ai fini della revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, le quali non costituiscono «propriamente sanzione» (Circolare INL del 22 giugno 2018, prot. n. 314).
Per approfondire l’aggiornamento: